In Europa

L’uso dei fanghi in Europa è regolato da tre Direttive quadro.

  • Direttiva su fanghi e liquami - 86/278/EEC

    L’obiettivo di questa direttiva è incoraggiare l’utilizzo dei fanghi da produzione biologica come fertilizzanti in agricoltura. La legge europea intende regolare questa pratica in modo da prevenire danni al suolo, alle coltivazioni, agli animali o agli esseri umani. La Direttiva specifica i valori massimi previsti per le concentrazioni di metalli pesanti nel suolo, nei fanghi e definisce inoltre le quantità annue massime di metalli pesanti che possono essere sparsi sul suolo. I paesi europei hanno introdotto nella legislazione nazionale tutte le misure necessarie a rendere effettiva questa direttiva.

    http://eur-lex.europa.eu/

  • Direttiva quadro sui rifiuti - 2008/98/CE

    La Direttiva 2008/98/CE, pubblicata nel 2008, abroga e sostituisce la precedente direttiva del 1975. La direttiva definisce la policy per la gestione dei rifiuti nel suo complesso e prevede che le autorità nazionali competenti elaborino un piano nazionale di gestione integrata dei rifiuti.

    La Direttiva promuove il riuso e il riciclo, intenso anche come recupero di sostanze organiche e il loro uso all’interno del complessivo quadro di gestione integrata del ciclo dei rifiuti. La legge contiene, inoltre, disposizioni sui criteri da adottare per garantire un’attenzione massima alla difesa dell’ambiente e al beneficio economico. La Commissione Europea sta inoltre lavorando a una direttiva specifica sul tema dei fertilizzanti.

    http://eur-lex.europa.eu

  • Direttiva sui Nitrati

    La Direttiva 91/676/EEC sulle misure di protezione del sistema idrico dall’inquinamento dovuto ai nitrati da fonti agricole è stata adottata nel dicembre 1991. Questa direttiva intende ridurre e prevenire l’inquinamento delle acque causato dall’utilizzo di fertilizzanti organici e chimici in agricoltura. Prevede misure a difesa dell’acqua potabile e per prevenire danni ecologici più ampi come per esempio l’eutrofizzazione dell’acqua potabile e marina.
    Questa Direttiva è stata rivista e integrata nel 2003 e poi nel 2008.

    http://eur-lex.europa.eu

In Italia

I fanghi sono considerati rifiuti speciali non pericolosi: tutte le attività di deposito, trattamento e trasporto sono dunque disciplinate con le disposizioni della Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.

A livello nazionale, nell’arco del tempo sono state elaborate, progressivamente aggiornate e adeguate in coerenza con la policy europea, specifiche normative che definiscono come debbano essere trattati i fanghi e quali condizioni debbano rispettare per essere utilizzati in agricoltura, al fine di proteggere la salute pubblica, la qualità della produzione alimentare, l’ambiente.

La principale normativa che interviene a regolare l’attività (il Decreto Legislativo 99/92, attuazione della direttiva europea 86/278/CEE) chiarisce che: “Il riutilizzo diretto o indiretto dei fanghi biologici deve avvenire nel rispetto degli ecosistemi interessati e dell’eventuale catena alimentare sostenuta dalle produzioni agricole”.  A questo primo intervento del legislatore, seguono altri tre decreti.

Oggi, le Leggi di riferimento per il settore sono le seguenti:

I Decreti indicati stabiliscono limiti e parametri per valutare:

  • Idoneità del fango: verifica dei parametri chimici, biologici, microbiologici e agronomici;
  • Idoneità del terreno: valutazione chimica, fisico-geografica e della destinazione d’uso;
  • Idoneità delle procedure di utilizzo e di spandimento legate all’attività di recupero.

In Lombardia

Alcune Regioni italiane, in accordo con quanto stabilisce l’art. 6 del D. Lgs 27 gennaio 1992, n.99, hanno scelto di regolamentare ulteriormente le attività di raccolta, stoccaggio e condizionamento dei fanghi. Attraverso l’emanazione di atti e linee guida, le Regioni hanno integrato la disciplina regolamentando l’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione come attività di recupero mediante distribuzione sul terreno.

In Lombardia, la prima norma in tema di gestione dei rifiuti è la “L.R. 94/80”; all’emanazione di questa direttiva quadro sono seguite altre norme che hanno successivamente adeguato la legislazione al contesto ambientale, economico e produttivo del territorio.

In Lombardia la competenza al rilascio dell’autorizzazione al trattamento e al successivo spandimento dei fanghi biologici in agricoltura è stata delegata alle Province (Art. 1 della L.R. 6/2001, DGR 1 luglio 2014, n. X/2031. Alle Province competono, allo stesso modo, le attività di monitoraggio e controllo.

I controlli

Le aziende del comparto sono oggetto di controlli stabiliti nel dettaglio dalla normativa vigente, che ha individuato nelle Province il soggetto preposto a vigilare in tal senso. In collaborazione con ARPA, le Province effettuano controlli periodici, prelevando dei campioni dei fanghi distribuiti sul terreno. Si tratta di controlli a sorpresa, effettuati ad assoluta discrezione dell’ente preposto.

La serie storica dei controlli con tutti i dati rilevati è disponibile presso i titolari del servizio di controllo, Provincia e ARPA.

Le aziende che fanno parte di Efar Italia effettuano controlli stringenti su rifiuti e fanghi in arrivo, ed hanno facoltà di rifiutare materie che non corrispondano ai target qualitativi fissati o dai quali risultino livelli elevati, rispetto alle norme vigenti, di specifici elementi.

Le aziende aderenti ad Efar Italia si sono rese disponibili alla costituzione di un fondo extra che sarà messo a disposizione dell’ente pubblico per effettuare in maniera autonoma e indipendente maggiori controlli.